COSA E’ IL RAPPORTO SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE E MASCHILE?
La lotta alle discriminazioni di genere trova uno strumento strategico e fondamentale nel monitoraggio sulla situazione del personale maschile e femminile nelle imprese medio-grandi della Basilicata, ovvero nel Rapporto sulla situazione occupazionale femminile e maschile nella media e grande impresa in Basilicata che l’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità ha l’obbligo di redigere ogni due anni.
L’art.46 del D. Lgs n. 198/2006, nel quale è stato trasfuso il testo integrale dell’art.9 commi 1,2,3,4 della legge 10 Aprile 1991 n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” prescrive:
- Le Aziende Pubbliche e Private che occupano oltre 100 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni 2 anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
- Il Rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali ed alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla Consigliera o Consigliere Nazionale di Parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Il Rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specifiche di cui al comma 1 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto.
- Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione Regionale del lavoro, previa segnalazione del soggetto di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.520, nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
In relazione, quindi, all’articolo 9 della legge 195/1991, tutte le aziende pubbliche e private che occupino più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di redigere il suddetto Rapporto da inviare alla Consigliera Regionale di Parità ed alle Rappresentanze sindacati al fine di raccogliere periodicamente quante più informazioni utili sulla condizione occupazionale del personale, dati ancor più importanti alla luce delle vicende economiche recenti che attanagliano il sistemo economico nazionale e locale.
La Consigliera Nazionale di Parità con nota n. 32/0006361/MA008.A006 del 5/4/2016 ha fornito le indicazioni ufficiali (ovvero quelle definite con Decreto del Ministero del Lavoro 17 luglio 1996) per la redazione del rapporto stesso.
Si tratta di un format editabile che viene messo a disposizione delle aziende per facilitarle nella compilazione del Rapporto (agevolando, successivamente, nell’elaborazione dei risultati).
Naturalmente ciascuna tabella, una volta compilata, va sottoscritta dal rappresentante dell’azienda e inviata anche in formato cartaceo, non essendo possibile, a differenza di quanto avviene con il software di compilazione diretta sul web, accertarne diversamente la reale provenienza.
Le Aziende che non intendessero utilizzare il format sopra indicato potranno utilizzare i modelli usati per l’ultimo Rapporto Biennale.
Tanto il format editabile quanto i modelli usati per l’ultimo rapporto biennale verranno inseriti nel sito con contestuale aggiornamento della pagina.
Viene pubblicato l’ultimo rapporto sul personale (anni 2014/2015) redatto e presentato nel 2016 in formato cartaceo dalla Dott. M. A. Fanelli, già Consigliera regionale di parità.