09.01.2019 – Comunicato Stampa: “Congedo di maternità: dal 1 gennaio ci si può astenere dal lavoro nei 5 mesi dopo il parto”
A partire dal 1 gennaio le donne posso scegliere di posticipare il congedo di maternità nei cinque mesi dopo il parto sempre che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente certifichino che tanto non pregiudichi la salute della madre e del nascituro, ne dà comunicazione la Consigliera regionale di parità.
L’Inps, con sua Circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, ha fornito le istruzioni rivolte alle lavoratrici che intendono avvalersi della facoltà di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso. L’Istituto ha precisato che le donne che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all’indennità di maternità (ex art. 24 d.lgs. n. 151/2001), non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Nei casi di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà in oggetto.
Per richiedere il congedo di maternità dopo il parto è necessario che la documentazione sanitaria sia acquisita dalla lavoratrice entro il settimo mese di gravidanza ed attesti l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto, se questo dovesse avvenire in data successiva. La certificazione dovrà essere presentata al proprio datore di lavoro e all’Inps entro la fine del settimo mese di gestazione. La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello Inps, oppure spedita tramite raccomandata.
Non è necessario indicare una data precisa del parto, che non può essere prevista, ma sarà sufficiente riportare una generica dichiarazione “fino all’evento del parto” Le certificazioni che contengono il solo riferimento alla data presunta del parto sono ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi 5 mesi.
La domanda deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
“La scelta della lavoratrice è una opzione alternativa alla tradizionale modalità di fruizione del congedo di maternità, dichiara la Consigliera regionale di parità Pipponzi, “pertanto è possibile rinunciarvi prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità prima del parto, ovvero prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza. Tuttavia, se la lavoratrice incinta intenda non avvalersi più avvalere della predetta opzione dopo l’ottavo mese, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità: 1) i periodi lavorati prima della rinuncia non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa e sarà di conseguenza regolarmente retribuita dal datore di lavoro; 2) i periodi di congedo successivi alla rinuncia e i 3 mesi di congedo dopo il parto, saranno invece indennizzati”.
La Consigliera regionale di parità
Avv. Ivana Enrica Pipponzi